I tavoli di lavoro
Tassazione dell'assegno di esodo
Comunicazione ricevuta dal tavolo di lavoro di Milano in data 23 ottobre 2006
TASSAZIONE INCENTIVO ALL'ESODO
In ordine alla questione della tassazione degli assegni di incentivo
all'esodo abbiamo ricevuto dall' Avv. Pierfrancesco Fasano dello Studio
Legale , con cui la nostra Associazione ha stipulato a beneficio dei propri
iscritti una convenzione per la cura delle iniziative volte ai noti ristori
fiscali, un approfondito aggiornamento sulla tematica che riportiamo in
appresso per la conoscenza di tutti gli interessati , evidenziando , da
parte nostra , come , in un contesto reso particolarmente laborioso per le
interpretazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate sulla materia , non si
spostino le valutazioni circa l'utilità delle azioni da svolgere a tutela,
che potranno riguardare , non solo le erogazioni ricevute sino al 4.7.06 -
data di entrata in vigore del DL nr. 223/2006 che ha eliminato il beneficio
del dimezzamento dell'aliquota fiscale già previsto a favore delle donne con
50 anni di età e degli uomini con 55 anni di età, ma anche quelle posteriori
a tale data purchè relative a rapporti di lavoro cessati anteriormente
ovvero la cui cessazione sia stata attuata in base ad accordi stipulati
prima della medesima data così come sancito dalla Legge n.248/2006 che ha
convertito, con modificazioni, il su detto DL
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Oggetto: la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 del 13 ottobre 2006 e gli orientamenti interpretativi delle Autorità italiane relativamente alla Sentenza Vergani. Margini di mancata ottemperanza agli obblighi comunitari da parte dell’Italia
A seguito della pronuncia della sentenza Vergani (CGCE 21 luglio 2005 C-207/04), l’art. 36 comma 23 del D.l. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) ha abrogato la norma oggetto del procedimento comunitario e, pertanto, ha sostanzialmente rimosso la disparità di trattamento derivante dall’applicazione, alle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, di un’aliquota dimezzata alle lavoratrici che avessero compiuto cinquant’anni ed ai lavoratori che ne avessero, invece, compiuti cinquantacinque (art. 19, comma 4bis DPR 917/86), seppur equiparando uomini e donne in peius.
Un intervento in materia risultava dovuto dal momento che, nella citata sentenza, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva evidenziato e stabilito come il diritto comunitario, segnatamente la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 197 76/207/CEE, “osta ad una norma quale quella controversa nella causa che consente, a titolo d'incentivo all’esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori the hanno superato i 50 anni se donne, e i 55 se uomini”.
Tuttavia, in sede di conversione del citato D.l., è stata inserita una disposizione di carattere transitorio che ha specificato come l’articolo abrogato, in realtà, debba continuare ad essere applicato e ad esplicare i propri effetti relativamente a due ipotesi:
(a) alle somme corrisposte, a titolo di incentivo all’esodo, a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del Decreto Bersani (4 luglio 2006)
(b) alle somme corrisposte, a titolo di incentivo all’esodo, ai rapporti pur cessati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ma in attuazione di accordi o atti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Decreto stesso e muniti di data certa.
Una simile interpretazione è stata confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E/2006.
In linea con l’approccio interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, l’ABI, con la propria circolare tributaria n. 13/2006, ha addirittura esteso l’ambito di “sopravvivenza” della disposizione abrogata, ritenendo applicabile la disposizione transitoria aggiunta in sede di conversione al Decreto Bersani anche ad una terza ipotesi, e cioè
(c) “a tutti quei casi in cui esista o un accordo sindacale o una delibera nella quale sia stato esplicitato l’invito al personale interessato a presentare la propria adesione entro un certo termine” ricomprendendo pertanto, anche gli assegni di sostegno al reddito in corso di erogazione da parte dei Fondi-esuberi.
Nel quadro normativo ed interpretativo sopra descritto si inserisce la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 del 13 ottobre 2006, che ha stabilito, sempre in via interpretativa, che “per quanto concerne gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sui rapporti giuridici sorti nel periodo precedente all’emanazione della stessa, e i particolare sul raporto tributario collegato alla tassazione apllicata nei confronti dei soggetti di sesso maschile destinatari dell’incentivo all’esodo, che avevano un’eta compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, si esprime l’avviso che le eventuali istanze di parziale rimborso dell’imposta pagata non possano trovare accoglimento”.
Ciò avviene grazie ad un vero virtuosismo interpretativo fondato sull’assunto che “la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l’illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l’accesso al beneficio” e che “l’adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell’applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l’accesso al beneficio”.
La posizione assunta dal Legislatore ed, in via interpretativa, dall’Autorità nazionali non risulta assolutamente condivisibile e si presta alla configurazione di una vera e propria violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato italiano.
Infatti, in virtù dell’obbligo di leale cooperazione sancito dall’Articolo 10 del Trattato che istituisce le Comunità Europee, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti anche dagli atti delle Istituzioni comunitarie, quali, ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia ha incontrovertibilmente evidenziato, nella sentenza Vergani, l’incompatibilità della previsione di cui all’art. 19, comma 4bis DPR 917/86 con il diritto comunitario e con i principi sui quali lo stesso si fonda, segnatamente con il divieto di discriminazione tra i sessi.
Il legislatore italiano, seppur in modo non condivisibile, aveva recepito il contenuto della sentenza abrogando, nella versione “originaria” del Decreto Bersani, la disposizione contestata.
Tuttavia, il successivo intervento in sede di conversione in legge del medesimo decreto si pone come un’arbitraria limitazione nel tempo degli effetti della sentenza comunitaria.
La uniforme giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, infatti, stabilito come le norme comunitarie, così come interpretate dalla Corte stessa non solo possono ma debbono essere applicate dai giudici nazionali anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla sentenza emessa, purché si tratti di situazioni analoghe a quelle esaminate dalla Corte ed oggetto della pronuncia.
La limitazione nel tempo effettuata dal legislatore ed avvalorata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’ABI risulta essere assolutamente arbitraria ed ingiustificata.
Tanto più che il Governo italiano è intervenuto nel procedimento avanti la Corte di Giustizia e, pur avendone la possibilità, non ha chiesto una limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, richiesta che – in altri e diversi procedimenti – è stata effettuata.
Ma i profili più gravi di inottemperanza agli obblighi comunitari emergono dalla sopra citata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 113/60 che arriva, addirittura, a minare il fondamento stesso degli interventi comunitari (e nazionali) volti alla eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso.
Secondo l’Agenzia, infatti, la tutela della parità tra uomo e donna si sostanzia in una parificazione di trattamento tra i sessi tout court, una “parificazione” che più che il riconoscimento di un vantaggio anche per il lavoratori uomini (come avrebbe richiesto la sentenza comunitaria), si risolve in un pregiudizio per le lavoratrici donne.
L’approccio italiano, pertanto, scontenta e danneggia tutti:
- i lavoratori uomini che abbiano risolto il rapporto di lavoro prima del 4 luglio 2006, ovvero che abbiano pattuito tale risoluzione anteriormente alla citata data, che non potranno fruire dell’aliquota agevolata sino a quella data applicata alle lavoratrici donne cinquantenni di cui avrebbero avuto diritto di fruire in virtù della sentenza Vergani;
- le lavoratrici donne che risolveranno il rapporto di lavoro dopo il 4 luglio 2006 e che abbiano più di cinquant’anni, che perderanno il diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 19 comma 4bis DPR 917/86.
Ma l’elemento di maggiore gravità è costituito dal fatto che – con l’approccio sopra esposto – l’Italia ha violato e viola il disposto di un atto, la sentenza Vergani, cui è tenuta ad ottemperare in virtù dei Trattati comunitari, nonché in virtù delle disposizioni di diritto interno (da ultimo, l’art. 2 della L. 11/2005, c.d. Legge Buttiglione).
Per i motivi sopra esposti, si segnala come sia in corso di predisposizione un esposto alla Commissione europea, avente il precipuo scopo di portare a conoscenza delle Istituzioni comunitarie la situazione di fatto e di diritto esistente e di profili di illegittimità sussistenti affinché la Commissione stessa avvii nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione.
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Visualizza le sentenze/provvedimenti amministrativi
Comunicazione ricevuta dal tavolo di lavoro di Milano in data 01 febbraio 2008
E' contenuta nel comunicato riservato n. 3 (gennaio 2008): visualizzate la comunicazione
La sentenza Luciano Ramella: considerazioni dei Legali e di Gianfranco Minotti (10/07/2008)
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