I tavoli di lavoro - quarto comunicato
Rideterminazione del TFR

 

Primo comunicato
Visualizza il comunicato dell'8 febbraio 2006. Questione del mancato conteggio del TFR in relazione alle corresponsioni erogate dalla Banca Commerciale Italiana Spa indi dalla Banca Intesa Spa a titolo di :
(A) premi aziendali di anzianità (‘Regalia XXV’ e ‘Premio di anzianità XXXV’ - ex Comit) ;
(B) compenso di spese locative di foresteria;
(C) contributi versati all’ ‘INPS’ sino a tutto il 1994 da accollo ‘ex accordo 1954/1955’ della quota di legge a carico del
lavoratore e dal 1995 al ‘Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana’.)


Secondo comunicato

Visualizza il comunicato del 20 luglio 2006. Questione del ricalcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Perfezionamento di una convenzione che vedrà impegnata la Non Solo Numeri srl nella cura delle iniziative da intraprendere in via giudiziale per le finalità di ricalcalo del T.F.R. e per ottenere le somme non corrisposte dalla Banca con un costo iniziale di € 50 a carico della nostra Associazione, oltre un costo supplementare, sempre a carico di ognuno degli interessati , pari al 10 % della somma ottenuta in giudizio (più Iva –20%- e più contributo Cassa professionale), una volta ottenuta la sentenza di I grado che riconosce le ulteriori differenze spettanti sulle competenze di Fine Rapporto. L’eventuale residuo degli onorari dovuti ai professionisti sarà a carico dell’Associazione stessa.


Terzo comunicato
Questione del ricalcolo del Trattamento di Fine Rapporto

Visualizza il comunicato del 18 novembre 2006 contenente le  istruzioni e il  testo del tentativo obbligatorio di conciliazione


Quarto comunicato
nuove istruzioni e il nuovo testo del tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione alla fusione Intesa
NUOVO COMUNICATO RIGUARDANTE IL RICALCOLO DEL TFR 
 



Sesto comunicato
Riceviamo dall'Avvocato Michele Iacoviello di Torino la seguente nota, relativa ad una sentenza di condanna di Intesa Sanpaolo in tema di ricalcolo dell' indennità di anzianità in base al lavoro straordinario

Vi allego il dispositivo della sentenza con cui Banca Intesa è stata condannata al ricalcolo dell' indennità di anzianità in base al lavoro
straordinario.
E' stata superata la eccezione di decadenza (per la verità un pò strampalata) ex art. 91 del CCNL del 1999, che così recita:
/"Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l'erogazione."/
Il Tribunale ha quindi confermato che lo straordinario prestato abitualmente fa parte della retribuzione /"continuativa" /ai fini della
indennità di anzianità, con conseguenza sull' intera anzianità dall'assunzione al Maggio '82.
Quanto prima farò avere le motivazioni.
L' orientamento del Tribunale di Torino è nel senso che si abbia /"continuità"/ del lavoro straordinario se nel triennio anteriore al maggio '82 (quindi dal giugno '79) si abbiano almeno 90 ore di straordinario complessive ed almeno 18 mesi (su 36) con un minimo di 3 ore in almeno 18 mesi.
Avv. Michele Iacoviello

30 maggio 2008

Visualizza la sentenza


Pubblichiamo un'importante sentenza (dispositivo) del Tribunale di Torino che ha affermato il diritto all'inclusione nella base di calcolo del TFR di una somma (il premio per i 25 anni di servizio) percepita dal lavoratore una sola volta nel corso della carriera lavorativa; secono l'Avv. Iacoviello a maggior ragione - pertanto -  non potrà non riconoscersi analogo diritto per quelle altre somme corrisposte con periodicità annuale quali, ad esempio, i premi di rendimento

23 luglio 2008
Visualizza la sentenza


Pubblichiamo un comunicato riservato del 12 ottobre 2008 relativo al ricalcolo del TFR (l'elaborato è stato ricavato dalle risultanze del Comitato Direttivo FAPCREDITO del 9 ottobre 2008.
Clicca qui per visualizzarlo.
Anpecomit sul Web - 12 ottobre 2008


 

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