Richiesta di informazioni: compila  il modulo con il tuo nome,  il tuo indirizzo  @mail e il  messaggio, indi premi invia (per modificare o annullare  usa il tasto "cancella")


il tuo nome e cognome

il tuo indirizzo @mail

Il testo del tuo messaggio

 

 

 

 

 

Questione dell’attribuzione delle plusvalenze realizzate in esito alla vendita del patrimonio immobiliare del ‘Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana’ [Fondo].
Posizione dei soggetti coinvolti nel processo di licenziamenti collettivi avviato da Banca Intesa Spa [‘Banca]’ ed oggetto di ‘esodazione’ negli anni 2003 e 2004.

La questione dell’ attribuzione delle plusvalenze [ammontanti ad oltre 448 mln di Euro] realizzate dal ‘Fondo’ con l’alienazione del patrimonio immobiliare è stata oggetto di un’intensa disamina da parte del Tavolo di Lavoro di Milano volta a verificare la possibilità di tutelare le posizioni dei soggetti ‘esodati’ nel corso degli anni 2003 e 2004 esclusi dal beneficio di riparti che , secondo le determinazioni assunte dal ‘Fondo’, verranno destinati oltre che agli ‘attivi’ ed ai pensionati 1998/1999 (cui comunque competevano in forza dell’art. 27 dello Statuto reso irritualmente ed impropriamente inoperante nel contesto liquidatorio) anche ai pensionati ante 1998 oltreché ai soggetti ‘esodati’ nell’anno 2005.
Attesa l’importanza (anche economica) della tematica, sono stati contattati diversi esperti che si sono univocamente espressi nel ritenere :
  • a) sostenibile ,con buon margine di ragionevolezza , la sussistenza di un diritto a partecipare alla distribuzione delle plusvalenze in capo a coloro che, avendo subito la cessazione del rapporto di lavoro con la ‘Banca’ senza aver ancora maturato i requisiti pensionistici , si sono visti costretti a ricevere dal ‘Fondo’ la liquidazione dei rispettivi "zainetti’;
  • b) di difficile difendibilità la posizione di coloro la cui cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta in connessione al raggiungimento dell’età pensionistica ed abbiano potuto esercitare nei confronti del ‘Fondo’ l’opzione tra rendita e liquidazione in capitale scegliendo quest’ultima prestazione.
     

Conseguentemente la nostra Associazione si è ulteriormente attivata per consentire l’accesso dei propri iscritti rientranti nella fattispecie di cui sub a) a forme di assistenza legale convenzionata incentrate - previo il compimento del formale tentativo di conciliazione presso la competente Commissione Provinciale del Lavoro - nell’avvio di ricorsi avanti il Tribunale di Milano volti ad ottenere la condanna del ‘Fondo’ al pagamento delle somme oggetto della falcidia subita in forza della riforma del ‘Fondo’ attuata nel 2000 con la creazione dei cosiddetti ‘zainetti’ decrementati , rispetto alle posizioni in allora maturate , proprio al fine di permettere la prosecuzione dell’attività di previdenza complementare del ‘Fondo’ sino alla sua scadenza statutaria [2050].
Al proposito si è ritenuto opportuno evitare di concentrare su un unico professionista le operatività del caso coinvolgendo nell’iniziativa (per una suddivisione dei carichi di lavoro che saranno presumibilmente elevati , stante il rilevante numero dei soggetti interessati all’argomento) alcuni studi legali di cui ci si è già avvalsi ,con efficacia, per il presidio dei diversi fronti aperti a salvaguardia delle variegate posizioni vulnerate dai comportamenti della ‘Banca’ e del ‘Fondo’ (contrasto ai licenziamenti , tutela dei diritti a rimborsi fiscali , rideterminazione del TFR , premio XXXV°, ecc) e con i quali sono state perfezionate convenzioni con pari condizioni economiche stabilite come in appresso, per un patrocinio avanti il Tribunale del Lavoro di Milano :
- costo di 30 Euro (omnicomprensivo) per ogni singola posizione da pagarsi con addebito alla nostra Associazione, e un costo supplementare, a carico di ognuno dei ricorrenti , pari al 10 % dell’importo - che, sulla base della somma oggetto di sentenza di condanna avverso il ‘Fondo’ ovvero di accordo conciliativo/transattivo, sarà stata da quest’ultimo effettivamente e definitivamente pagata in esito al riparto liquidatorio - (più Iva –20%- e contributo Cassa professionale su detto importo)

Rivolgiamo pertanto, l’invito a coloro che si trovino nelle condizioni di voler attivare il diritto al riconoscimento delle plusvalenze nella fattispecie qui trattata e desiderino avvalersi della su accennata assistenza convenzionata di procedere secondo le modalità in appresso indicate:

A) comunicare (per chi ancora non l’avesse fatto) all’A.N.P.E.C. la volontà di aderire al ricorso collettivo ;

B) l’Associazione comunicherà ai professionisti (già fatto per quei nominativi che hanno chiesto di aderire entro il 31 ottobre scorso) i nominativi degli iscritti che avranno manifestato la volontà di aderire all’ iniziativa;

C) successivamente i professionisti contatteranno i singoli aderenti per la sottoscrizione della procura alle liti;

D) contestualmente al re-invio della procura, sottoscritta in originale, gli associati dovranno inviare allo Studio Legale (*) anche la documentazione del Fondo relativa alla posizione personale (iscrizione, riserve formulate, diffide e/o lettere e/o altra documentazione utile

 


 

Studi legali prescelti: