|
|
Questione dell’attribuzione delle
plusvalenze realizzate in esito alla vendita del patrimonio
immobiliare del ‘Fondo Pensioni per il Personale della Banca
Commerciale Italiana’ [Fondo].
Posizione dei soggetti coinvolti nel processo di licenziamenti
collettivi avviato da Banca Intesa Spa [‘Banca]’ ed oggetto di
‘esodazione’ negli anni 2003 e 2004.
La questione dell’ attribuzione delle plusvalenze [ammontanti ad
oltre 448 mln di Euro] realizzate dal ‘Fondo’ con l’alienazione del
patrimonio immobiliare è stata oggetto di un’intensa disamina da
parte del Tavolo di Lavoro di Milano volta a verificare la
possibilità di tutelare le posizioni dei soggetti ‘esodati’ nel
corso degli anni 2003 e 2004 esclusi dal beneficio di riparti che ,
secondo le determinazioni assunte dal ‘Fondo’, verranno destinati
oltre che agli ‘attivi’ ed ai pensionati 1998/1999 (cui comunque
competevano in forza dell’art. 27 dello Statuto reso irritualmente
ed impropriamente inoperante nel contesto liquidatorio) anche ai
pensionati ante 1998 oltreché ai soggetti ‘esodati’ nell’anno 2005.
Attesa l’importanza (anche economica) della tematica, sono stati
contattati diversi esperti che si sono univocamente espressi nel
ritenere :
- a) sostenibile ,con buon margine di ragionevolezza , la
sussistenza di un diritto a partecipare alla distribuzione delle
plusvalenze in capo a coloro che, avendo subito la cessazione
del rapporto di lavoro con la ‘Banca’ senza aver ancora maturato
i requisiti pensionistici , si sono visti costretti a ricevere
dal ‘Fondo’ la liquidazione dei rispettivi "zainetti’;
- b) di difficile difendibilità la posizione di coloro la cui
cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta in connessione
al raggiungimento dell’età pensionistica ed abbiano potuto
esercitare nei confronti del ‘Fondo’ l’opzione tra rendita e
liquidazione in capitale scegliendo quest’ultima prestazione.
Conseguentemente la nostra Associazione si è ulteriormente
attivata per consentire l’accesso dei propri iscritti rientranti
nella fattispecie di cui sub a) a forme di assistenza legale
convenzionata incentrate - previo il compimento del formale
tentativo di conciliazione presso la competente Commissione
Provinciale del Lavoro - nell’avvio di ricorsi avanti il Tribunale
di Milano volti ad ottenere la condanna del ‘Fondo’ al pagamento
delle somme oggetto della falcidia subita in forza della riforma del
‘Fondo’ attuata nel 2000 con la creazione dei cosiddetti ‘zainetti’
decrementati , rispetto alle posizioni in allora maturate , proprio
al fine di permettere la prosecuzione dell’attività di previdenza
complementare del ‘Fondo’ sino alla sua scadenza statutaria [2050].
Al proposito si è ritenuto opportuno evitare di concentrare su un
unico professionista le operatività del caso coinvolgendo
nell’iniziativa (per una suddivisione dei carichi di lavoro che
saranno presumibilmente elevati , stante il rilevante numero dei
soggetti interessati all’argomento) alcuni studi legali di cui ci si
è già avvalsi ,con efficacia, per il presidio dei diversi fronti
aperti a salvaguardia delle variegate posizioni vulnerate dai
comportamenti della ‘Banca’ e del ‘Fondo’ (contrasto ai
licenziamenti , tutela dei diritti a rimborsi fiscali ,
rideterminazione del TFR , premio XXXV°, ecc) e con i quali sono
state perfezionate convenzioni con pari condizioni economiche
stabilite come in appresso, per un patrocinio avanti il Tribunale
del Lavoro di Milano :
- costo di 30 Euro (omnicomprensivo) per ogni singola posizione da
pagarsi con addebito alla nostra Associazione, e un costo
supplementare, a carico di ognuno dei ricorrenti , pari al 10 %
dell’importo - che, sulla base della somma oggetto di sentenza di
condanna avverso il ‘Fondo’ ovvero di accordo
conciliativo/transattivo, sarà stata da quest’ultimo effettivamente
e definitivamente pagata in esito al riparto liquidatorio - (più Iva
–20%- e contributo Cassa professionale su detto importo)
Rivolgiamo pertanto, l’invito a coloro che si trovino nelle
condizioni di voler attivare il diritto al riconoscimento delle
plusvalenze nella fattispecie qui trattata e desiderino avvalersi
della su accennata assistenza convenzionata di procedere secondo le
modalità in appresso indicate:
A) comunicare (per chi ancora non l’avesse fatto) all’A.N.P.E.C. la
volontà di aderire al ricorso collettivo ;
B) l’Associazione comunicherà ai professionisti (già fatto per quei
nominativi che hanno chiesto di aderire entro il 31 ottobre scorso)
i nominativi degli iscritti che avranno manifestato la volontà di
aderire all’ iniziativa;
C) successivamente i professionisti contatteranno i singoli aderenti
per la sottoscrizione della procura alle liti;
D) contestualmente al re-invio della procura, sottoscritta in
originale, gli associati dovranno inviare allo Studio Legale (*)
anche la documentazione del Fondo relativa alla posizione personale
(iscrizione, riserve formulate, diffide e/o lettere e/o altra
documentazione utile
Studi legali prescelti:
|