I tavoli di lavoro
Recupero fiscalità zainetto

 

Care amiche e cari amici
come preavvisato, diamo corso al comunicato n. 4  preparato dagli amici del "tavolo di Milano" che ancora ringraziamo, per l'impegno e la competenza.
Ricordiamo che l'argomento riguarda il
"RICALCOLO FISCALE DELLO ZAINETTO"
Chi non ha ancora fatto la richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate delle maggiori imposte pagate al Fisco vada in questa pagina: troverà moduli e istruzioni. Non dimenticate il diritto si prescrive dopo 4 anni solari dall'incasso.

Con il presente comunicato diamo notizia dell'assistenza legale che abbiamo organizzato per il Ricorso alla Commissione Tributaria , attraverso uno studio legale di Milano, e ricordiamo infine che l'aspetto legale contro il nostro sostituto d'imposta , il Fondo Pensioni, prosegue attraverso lo studio Pileggi di Roma che in data 7/2005 ha di fatto, come comunicato a suo tempo , messo sull'avviso il Fondo per responsabilità da eventuali errori commessi nei nostri confronti.
Un caro saluto a tutti
Antonio Masia

Avendo ricevuto diverse richieste al riguardo, segnaliamo che l'attuale indirizzo del Fondo Pensioni Comit è:
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana
Via Brera,10
20121 MILANO MI

11 luglio 2008


Riepilogo provvedimenti amministrativi relativi ad azioni tese al recupero dell'eccedente fiscalità percepita dal Fondo Pensioni all'atto del pagamento degli zainetti: clicca qui!
09 aprile 2008


Recupero eccedente fiscalità zainetti: un'interessante nota stilata sull'argomento da Gianfranco Minotti in occasione di un parere fornito ad un socio
14 novembre 2007


Richiesta di informazioni: compila  il modulo con il tuo nome,  il tuo indirizzo  @mail e il  messaggio, indi premi invia (per modificare o annullare  usa il tasto "cancella")


il tuo nome e cognome

il tuo indirizzo @mail

Il testo del tuo messaggio



Il testo del comunicato:

"""""""
 

Questione della fiscalità applicata dal ‘Fondo Pensioni per il   Personale   della Banca Commerciale Italiana’ sulla liquidazione in conto capitale degli ‘zainetti’.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Richiamando i precedenti comunicati (febbraio/marzo 06’) concernenti l’emarginato argomento, forniamo le indicazioni operative  da seguire   ai fini di consentire  ai professionisti -  operanti in forza della convenzione  stipulata con la nostra Associazione -   [nel seguito,per brevità , ’Professionisti’]di  redigere, nei tempi  e nelle forme  di legge, i ricorsi tributari da presentare alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali  avverso  i provvedimenti (silenzio-rifiuto o rifiuto-espresso formalizzato con  rituale notifica) emessi dalle Agenzie delle Entrate destinatarie delle istanze volte al rimborso  delle eccedenze fiscali originatesi a causa del comportamento omissivo del ‘Fondo’  che, in sede di liquidazione degli ‘zainetti’,  non ha applicato  le  detrazioni  afferenti i contributi  versati  dai lavoratori e previste dalla normativa  tributaria vigente sino a tutto l’anno 2000.
 

A tal proposito  informiamo i contribuenti interessati - cioè coloro i quali abbiano provveduto ad inoltrare  le istanze di rimborso  - che:

(i)                  decorsi  novanta  giorni  dalla   ricezione delle stesse senza ricevere alcun riscontro  dall’Agenzia delle Entrate; ovvero  

(ii)                sia stato notificato un provvedimento di  rigetto [ricordiamo che  in questa ipotesi deve  essere redatto e depositato il relativo  ricorso tributario  tassativamente entro il termine decadenziale di sessanta giorni  dalla notifica  della comunicazione di reiezione dell’istanza di rimborso, mentre per la prima ipotesi vale il termine prescrizionale di dieci anni];

possono procedere attenendosi, con scrupolosità, alle istruzioni in appresso riportate.

 

1)        Inviare ai Professionisti  tutta la documentazione indicata nell’istanza di rimborso, compresa ovviamente copia dell’istanza stessa con la ricevuta di deposito, riportando nella lettera di accompagnamento un indirizzo di posta elettronica  (qualora  l’istanza  sia stata oggetto di formale rifiuto espresso da parte dell’adita Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviato ai Professionisti anche l’originale del relativo provvedimento  di rigetto) ; 

 

       [Al contribuente interessato  verranno recapitati , al suddetto indirizzo di posta elettronica ,due      esemplari  del  relativo ricorso tributario  (il primo denominato “originale” il secondo“copia”),  insieme alla lettera di incarico.]

 

2)        Stampare i suddetti due atti  ed apporvi – a pena di inammissibilità,in difetto, – la firma ai mandati  riportati  in  margine;

 

3)        Applicare al cd. “originale” le marche da bollo da euro 14,62 (una per ogni quattro facciate);

 

4)        Applicare alla  cd. “copia” una sola marca da bollo da  euro 14,62  sulla prima pagina;

 

5)        Spedire il più velocemente possibile i due atti (“originale” e “copia”),come sopra completati, ai Professionisti , insieme alla lettera di incarico pure da debitamente firmare;

 

 

 [I  Professionisti, una volta ricevuti gli atti, provvederanno a spedire alla competente Agenzia  delle Entrate,  a mezzo plico raccomandato senza busta , con avviso di ricevimento, l’”originale” del ricorso tributario ed inoltreranno entro i successivi 30 giorni, la “copia” del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente  sempre a mezzo plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, allegando fotocopia delle ricevute di spedizione dell’”originale”.  Dopo tutti questi adempimenti nei successivi circa 90 giorni, i Professionisti  recapiteranno ,al contribuente interessato, per posta prioritaria, un plico contenente due atti (denominati “nota di deposito documenti”) con allegati copia dei documenti.]

 

6) Depositare  personalmente presso il protocollo della  competente Commissione Tributaria Provinciale  i due atti indicati  nel precedente paragrafo in corsivo ed i relativi documenti ,curando di acquisire ‘ricevuta di deposito’, nonché provvedere ,durante tale accesso in Commissione Tributaria, al ritiro delle difese dell’Agenzia delle Entrate (ove presenti);

 

7) Inviare  per fax o per posta ai Professionisti copia della ‘ricevuta di deposito’ nonché copia  delle difese dell’Agenzia delle Entrate

 

 

* * *

 

Segnaliamo poi che, nel periodo,  sono stati già avviati alcuni ricorsi tributari per contrastare atti di diniego al rimborso emessi da alcune  Agenzie delle Entrate le quali si sono uniformate alle  argomentazioni  del ‘Fondo’ [argomentazioni  che,  confortati  dai nostri legali, continuiamo a considerare  fuorvianti e comunque prive di alcun fondamento  per le vertenze  in questione]:  sull’esito di tali ricorsi , previsto per il prossimo autunno-inverno, ci riserviamo di dare pronta informazione.

 

Concludiamo,  a titolo di positività, questo nostro messaggio,  con la  notizia  dell’accoglimento  di un’istanza di rimborso,  formulata secondo gli schemi da noi suggeriti, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino  che ha  pure  già disposto  per  il pagamento della somma  reclamata  incrementata dei relativi interessi.

 

 

 

Milano,  26 luglio 2006

 

 

P.S.:

Evidenziamo che potrebbero verificarsi casi di rigetto formale delle istanze di rimborso da parte delle Agenzie delle Entrate basate espressamente sulle argomentazioni del 'Fondo' avverse alla applicazione delle detrazioni fiscali. In queste ipotesi il ricorso verrà notificato anche al 'Fondo' che sarà parte del relativo contenzioso tributario.

 


  

Comunichiamo che in punto abbiamo perfezionato la convenzione di assistenza legale per i  nostri associati  con lo studio :

 

MANZATO & ASSOCIATI  - STUDIO LEGALE

Corso di PORTA ROMANA 63

20122 MILANO

 

alle seguenti condizioni :

 

-un costo iniziale di € 50 (per l’avvio della pratica) a carico della nostra Associazione, e un costo supplementare, a carico di ognuno, pari al 10 % della somma ammessa al rimborso (più Iva –20%- e più contributo Cassa professionale- 2%), una volta ricevuto il rimborso stesso. L’eventuale residuo degli onorari dovuti ai professionisti sarà a carico dell’Associazione stessa.

 

Circa  le modalità da seguire per l’avvio dei ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali faremo sapere i dettagli  con altro comunicato. In questa sede è necessario ricordare che qualora dovessero arrivare dalle Agenzie delle Entrate eventuali provvedimenti reiettivi alle Istanze presentate (quindi , in questo caso -come detto- ci sono solo sessanta giorni di tempo per presentare Ricorso) bisogna immediatamente avvisare lo studio Manzato  (di cui daremo presto i riferimenti : numero verde-indirizzo mail e sito) e preparare copia della documentazione dell’Istanza  a suo tempo presentata.  

 

Ci riserviamo di far seguire aggiornamenti  sulle novità che si dovessero verificare  in ordine alla materia in discorso.

  

Milano, marzo ’06


"""""" 

 

 

Primo comunicato
Secondo comunicato
Terzo comunicato
Quarto comunicato