I tavoli di lavoro
Recupero fiscalità zainetto
Care amiche e
cari amici
come preavvisato, diamo corso al comunicato n. 4 preparato dagli amici del "tavolo di Milano" che ancora
ringraziamo, per l'impegno e la competenza.
Ricordiamo che l'argomento riguarda il
"RICALCOLO FISCALE DELLO
ZAINETTO"
Chi non ha ancora fatto la richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate
delle maggiori imposte pagate al Fisco vada in questa pagina: troverà moduli
e istruzioni. Non dimenticate il diritto si prescrive dopo 4 anni solari
dall'incasso.
Con il presente comunicato diamo notizia dell'assistenza legale che abbiamo
organizzato per il Ricorso alla Commissione Tributaria , attraverso uno
studio legale di Milano, e ricordiamo infine che l'aspetto legale contro il
nostro sostituto d'imposta , il Fondo Pensioni, prosegue attraverso lo
studio Pileggi di Roma che in data 7/2005 ha di fatto, come comunicato a suo
tempo , messo sull'avviso il Fondo per responsabilità da eventuali errori
commessi nei nostri confronti.
Un caro saluto a tutti
Antonio Masia
Avendo ricevuto diverse richieste al
riguardo, segnaliamo che l'attuale indirizzo del Fondo Pensioni Comit è:
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana
Via Brera,10
20121 MILANO MI
11 luglio 2008
Riepilogo
provvedimenti amministrativi relativi ad azioni tese al recupero
dell'eccedente fiscalità percepita dal Fondo Pensioni all'atto del pagamento
degli zainetti: clicca qui!
09 aprile 2008
Recupero eccedente
fiscalità zainetti: un'interessante nota stilata sull'argomento da
Gianfranco Minotti in occasione di un parere fornito ad un socio
14 novembre 2007
Il testo del comunicato:
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Questione della
fiscalità applicata dal ‘Fondo Pensioni per il Personale della Banca
Commerciale Italiana’ sulla liquidazione in conto capitale degli ‘zainetti’.
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Richiamando i precedenti
comunicati (febbraio/marzo 06’) concernenti l’emarginato argomento, forniamo
le indicazioni operative da seguire ai fini di consentire ai
professionisti - operanti in forza della convenzione stipulata con la
nostra Associazione - [nel seguito,per brevità , ’Professionisti’]di
redigere, nei tempi e nelle forme di legge, i ricorsi tributari da
presentare alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali avverso i
provvedimenti (silenzio-rifiuto o rifiuto-espresso formalizzato con rituale
notifica) emessi dalle Agenzie delle Entrate destinatarie delle istanze
volte al rimborso delle eccedenze fiscali originatesi a causa del
comportamento omissivo del ‘Fondo’ che, in sede di liquidazione degli ‘zainetti’,
non ha applicato le detrazioni afferenti i contributi versati dai
lavoratori e previste dalla normativa tributaria vigente sino a tutto
l’anno 2000.
A tal proposito informiamo i contribuenti interessati - cioè coloro i quali abbiano provveduto ad inoltrare le istanze di rimborso - che:
(i) decorsi novanta giorni dalla ricezione delle stesse senza ricevere alcun riscontro dall’Agenzia delle Entrate; ovvero
(ii) sia stato notificato un provvedimento di rigetto [ricordiamo che in questa ipotesi deve essere redatto e depositato il relativo ricorso tributario tassativamente entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di reiezione dell’istanza di rimborso, mentre per la prima ipotesi vale il termine prescrizionale di dieci anni];
possono procedere attenendosi, con scrupolosità, alle istruzioni in appresso riportate.
1) Inviare ai Professionisti tutta la documentazione indicata nell’istanza di rimborso, compresa ovviamente copia dell’istanza stessa con la ricevuta di deposito, riportando nella lettera di accompagnamento un indirizzo di posta elettronica (qualora l’istanza sia stata oggetto di formale rifiuto espresso da parte dell’adita Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviato ai Professionisti anche l’originale del relativo provvedimento di rigetto) ;
[Al contribuente interessato verranno recapitati , al suddetto indirizzo di posta elettronica ,due esemplari del relativo ricorso tributario (il primo denominato “originale” il secondo“copia”), insieme alla lettera di incarico.]
2) Stampare i suddetti due atti ed apporvi – a pena di inammissibilità,in difetto, – la firma ai mandati riportati in margine;
3) Applicare al cd. “originale” le marche da bollo da euro 14,62 (una per ogni quattro facciate);
4) Applicare alla cd. “copia” una sola marca da bollo da euro 14,62 sulla prima pagina;
5) Spedire il più velocemente possibile i due atti (“originale” e “copia”),come sopra completati, ai Professionisti , insieme alla lettera di incarico pure da debitamente firmare;
[I Professionisti, una volta ricevuti gli atti, provvederanno a spedire alla competente Agenzia delle Entrate, a mezzo plico raccomandato senza busta , con avviso di ricevimento, l’”originale” del ricorso tributario ed inoltreranno entro i successivi 30 giorni, la “copia” del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente sempre a mezzo plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, allegando fotocopia delle ricevute di spedizione dell’”originale”. Dopo tutti questi adempimenti nei successivi circa 90 giorni, i Professionisti recapiteranno ,al contribuente interessato, per posta prioritaria, un plico contenente due atti (denominati “nota di deposito documenti”) con allegati copia dei documenti.]
6) Depositare personalmente presso il protocollo della competente Commissione Tributaria Provinciale i due atti indicati nel precedente paragrafo in corsivo ed i relativi documenti ,curando di acquisire ‘ricevuta di deposito’, nonché provvedere ,durante tale accesso in Commissione Tributaria, al ritiro delle difese dell’Agenzia delle Entrate (ove presenti);
7) Inviare per fax o per posta ai Professionisti copia della ‘ricevuta di deposito’ nonché copia delle difese dell’Agenzia delle Entrate
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Segnaliamo poi che, nel periodo, sono stati già avviati alcuni ricorsi tributari per contrastare atti di diniego al rimborso emessi da alcune Agenzie delle Entrate le quali si sono uniformate alle argomentazioni del ‘Fondo’ [argomentazioni che, confortati dai nostri legali, continuiamo a considerare fuorvianti e comunque prive di alcun fondamento per le vertenze in questione]: sull’esito di tali ricorsi , previsto per il prossimo autunno-inverno, ci riserviamo di dare pronta informazione.
Concludiamo, a titolo di positività, questo nostro messaggio, con la notizia dell’accoglimento di un’istanza di rimborso, formulata secondo gli schemi da noi suggeriti, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino che ha pure già disposto per il pagamento della somma reclamata incrementata dei relativi interessi.
Milano, 26 luglio 2006
P.S.:
Evidenziamo che potrebbero verificarsi casi di rigetto formale delle istanze di rimborso da parte delle Agenzie delle Entrate basate espressamente sulle argomentazioni del 'Fondo' avverse alla applicazione delle detrazioni fiscali. In queste ipotesi il ricorso verrà notificato anche al 'Fondo' che sarà parte del relativo contenzioso tributario.
Comunichiamo che in punto abbiamo perfezionato la convenzione di assistenza legale per i nostri associati con lo studio :
MANZATO & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
Corso di PORTA ROMANA 63
20122 MILANO
alle seguenti condizioni :
-un costo iniziale di € 50 (per l’avvio della pratica) a carico della nostra Associazione, e un costo supplementare, a carico di ognuno, pari al 10 % della somma ammessa al rimborso (più Iva –20%- e più contributo Cassa professionale- 2%), una volta ricevuto il rimborso stesso. L’eventuale residuo degli onorari dovuti ai professionisti sarà a carico dell’Associazione stessa.
Circa le modalità da seguire per l’avvio dei ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali faremo sapere i dettagli con altro comunicato. In questa sede è necessario ricordare che qualora dovessero arrivare dalle Agenzie delle Entrate eventuali provvedimenti reiettivi alle Istanze presentate (quindi , in questo caso -come detto- ci sono solo sessanta giorni di tempo per presentare Ricorso) bisogna immediatamente avvisare lo studio Manzato (di cui daremo presto i riferimenti : numero verde-indirizzo mail e sito) e preparare copia della documentazione dell’Istanza a suo tempo presentata.
Ci riserviamo di far seguire aggiornamenti sulle novità che si dovessero verificare in ordine alla materia in discorso.
Milano, marzo ’06
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