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FONDO PENSIONI COMIT – LIQUIDAZIONE - PROBLEMATICA FISCALE
La nota che segue
non ha la pretesa di esaurire un argomento complesso come quello
indicato a margine, sia per la farraginosità delle norme tributarie
che lo riguardano, sia per il comportamento dell’ente erogatore, il
quale non ha mai provveduto a dare alcuna notizia precisa in merito,
senza la quale non può che esserci incertezza.
Al riguardo fa
specie che il Presidente dell’Ente dr. Elia, del quale ho avuto modo
di recente di apprezzarne la professionalità congiunta ad un buon
senso pratico anche in delicate questioni strettamente giuridiche,
non abbia sentito l’esigenza di invitare gli uffici del Fondo a dare
un’informazione chiara sulle norme tributarie applicate e sulle
aliquote individuali trattenute, notizie che avrebbero potuto senza
alcuno sforzo essere date tramite il conto corrente con cui è stato
fatto l’accredito ( tipo: ”importo lordo…” ”importo netto…”
”aliquota applicata…”).
Infatti l’informazione generica, come il
testo qui riprodotto inviato ad un pensionato crea soltanto
disinformazione e frustrazione in quanto incomprensibile e non
traducibile in calcoli effettivi individuali :” Con l’occasione si
informa che ai fini fiscali le somme in questione sono assoggettate
a tassazione separata con l’applicazione della c.d. ‘aliquota
interna’, calcolata secondo i criteri utilizzati per la
determinazione dell’aliquota per il trattamento di fine rapporto”.
Il problema
essenziale ai fini della applicazione della esatta normativa
tributaria da applicare alle somme erogate parte dalla
qualificazione giuridica che si dà alle somme liquidate; sul punto
non vi è discrepanza in linea teorica fra le varie fonti che si
tratti di “ altre indennità e somme percepite una volta tanto in
dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente” (
volgarmente chiamate “capitalizzazioni”).
Ma, come è noto, il Fondo pur avendo
comunicato che le somme liquidate nel 2004 e nel 2005 facevano parte
della c.d. liquidazione, le ha tassate come il normale reddito
annuale sottoposto a IRPEF. Per gli acconti 2006 regna incertezza
sulle aliquote. Ma se non si trattasse di “liquidazione”? Cioè se il
Fondo non fosse stato ancora in liquidazione come da sentenza del
Tribunale di Milano del 27 novembre 2006 e il Fondo fosse stato
sciolto soltanto con la delibera del Consiglio in data 21 novembre
2006 ? A che normativa si deve ricorrere?
Mistificazione della realtà!
Soltanto in prosieguo del tempo forse si
potrà chiarire il problema.
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In assenza di chiarimenti diretti si è
tentato di aggirare il problema, proponendo all’Ufficio Fiscalità
Generale della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della
Lombardia un interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio
2000 n.212. Si è cioè con l’interpello prospettata la fattispecie di
un Fondo Pensione Integrativo liquidato coattivamente nel 1999, con
le stesse caratteristiche del nostro ( Fondo a prestazione definita,
soci tutti vecchi iscritti ante 1993, come previsto dalla legge),
chiedendo se il trattamento tributario applicato in quel caso dai
liquidatori potesse essere valido anche per i pensionati Comit. ( Si
tenga presente che i criteri di liquidazione adottati dal Fondo
ISVEIMER – preso come esempio - sono stati, nel contenzioso che ne è
seguito, confermati da sentenze delle Commissioni Tributarie
Provinciali di 1° grado - Milano, Bari Napoli -, da quelle
Regionali di 2° grado - Campania e Puglia -, nonchè dalla Sezione
Tributaria della Corte Suprema di Cassazione).
Premesso che la risposta dell’Agenzia delle
Entrate non condiziona per nessun motivo sia un’eventuale domanda
all’Agenzia delle Entrate di restituzione di imposte ritenute
illegittimamente trattenute dal sostituto di imposta (il Fondo), sia
la proposizione di ricorsi alla Magistratura Tributaria di ogni
ordine e grado, che, evidentemente non potrebbe non tener conto
delle proprie precedenti decisioni, se il caso da noi “vissuto”
fosse considerato analogo a quello dell’Isveimer, in allegato
riportiamo le domande principali del nostro interpello e le risposte
corrispondenti dell’Agenzia delle Entrate( Il testo in corsivo
interpolato è il mio commento inserito con l’intento di chiarire
meglio il problema trattato): per visualizzarle utilizzare la barra
di navigazione in alto.
Questo è per il momento tutto quello che si
può dire sullo stato dell’arte. Probabilmente avremo più lumi quando
il Fondo, come sostituto d’imposta, ci invierà entro il mese di
marzo 2007 il CUD relativo ai redditi 2006.
In ogni caso si tenga presente che i termini
per il ricorso tributario prevede 48 mesi di tempo dal momento che
è stato liquidato il primo acconto 2006 e quindi c’è tempo in
abbondanza per valutare tutte le opportunità esistenti.
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Approfitto dell’occasione per augurare a
tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo. Molte cordialità da
Dino Vanin
Per quanto riguarda la nota di Vanin aggiungo la seguente
informazione:
In ogni caso si tenga presente che I termini per il ricorso
tributario sono lunghi per cui abbiamo abbondanza di tempo per
valutare tutte le opportunità esistenti.
Per chiarezza indichiamo che l'iter del contenzioso tributario
prevede :
- entro 48 mesi dal momento che è stato liquidato il primo
acconto 2006 presentazione di Istanza di rimborso all'Agenzia delle
Entrate
- se dopo I 90 gg successivi alla presentazione dell'Istanza
non vi è alcuna comunicazione (positiva o negativa) da parte
dell'Agenzia delle Entrate si può fare Ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale
- se invece l'Agenzia delle Entrate dovesse dare risposta negativa
allora si hanno solo 60 gg di tempo (dalla ricezione della
comunicazione) per depositare il Ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale.
Antonio Masia
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FONDO PENSIONE COMIT LIQUIDAZIONE PROBLEMATICA FISCALE
( trovate la nota anche sui siti ANPEC - abbiamo anche inserito
la relazione dell'intervento in Assemblea Intesa del 1.12
dell'amico e socio Franco Raviola di Torino)
Per chi non avesse provveduto al rinnovo 2006 dell’adesione
all’Associazione (€12) segnaliamo gli estremi del nostro c/c:
Anpec 625005890312 abi 3069 cab 5072, Filiale Intesa Roma n.
4826 . GRAZIE
Care amiche e cari amici,
Vi trasmetto in allegato il prezioso e significativo contributo
del nostro amico e socio Dino Vanin di Milano sul tema fiscale
della liquidazione del Fondo Pensioni.
Da leggere con attenzione, rilevando la sorpresa
dell'interpretazione: il capitale ricevuto non è derivante dalla
pensione cessata, ma.. forse.. da un insperato regalo di uno
"zio d'America"! Così lo tosano meglio!
Il contributo di Vanin non risolve certamente il quesito circa
la elevata aliquota applicata, nè vengono chiariti tutti i
nostri dubbi. L'avrebbero dovuto fare per dovere informativo e
rispetto dei diritti dei Pensionati, quel Fondo e quegli
amministratori del Fondo, e tutti coloro che hanno preteso
indegnamente di amministrarVi e rappresentarVi.
L'avrebbero dovuto fare per tempo, e di tempo ne hanno avuto
tanto, quasi due anni, perchè quando si amministrano gli
interessi degli altri, il frutto del lavoro degli altri... agli
altri vanno date tutte le informazioni necessarie con
tempestività chiarezza e trasparenza.
Invece nessuno capisce niente dal punto di vista fiscale e per
la verità nessuno ha capito niente dei criteri di una
liquidazione della pensione , decisa dalle cosiddette Fonti
Istitutive il 10.12.2004 (cioè Banca e Sindacati, tranne Fabi)
ed eseguita da un C.d.A. del Fondo incapace di fare
diversamente, a partire dal 23.12.2004, come da comunicazione
inviataVi, e tollerata da una Covip non chiara sui suoi doveri
di vigilanza e controllo , e coperta dal silenzio assordante di
"libera" (!) Stampa e Istituzioni varie.
Liquidazione che, con un giochino di prestigio, ci viene ora
presentata come frutto di una delibera del C.d.A del 22.11.2006,
delibera posta fra l'udienza del 17 e quella del 24!
Meriterebbe, la vicenda, veramente reazioni forti e determinate
sul piano giudiziario. Invece sono riusciti anche su questo
fronte a condizionare l'atteggiamento di quasi tutti (qualcuno
che non molla c'è) con l'ingiustificabile decisione di
sospendere il pagamento dell'"accontone" di ottobre, e per
ottenere spontanee "abiure" e revoche di riserve mai date.
Una cosa l'abbiamo invece capita: sul piano formale ha vinto
l'arroganza, l'ingiustificatezza, la illegittimità. Sul piano
morale e sostanziale ci sentiamo fieri del nostro impegno
coerente, trasparente e determinato. E sul merito non sconfitti.
I "padroni del vapore" hanno perso credibilità, rispetto e
stima.
Buon Natale e sereno 2007 a tutti voi ed ai vostri cari.
Antonio Masia
Roma 9.12.2006
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